Sentenza 88/1992 (ECLI:IT:COST:1992:88)
Massima numero 18160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18154  18156  18161  18162


Titolo
SENT. 88/92 C. PENSIONI - PENSIONE SOCIALE DIRETTA - ATTRIBUZIONE A INVALIDI ASSOLUTI ULTRASESSANTACINQUENNI - CONDIZIONI REDDITUALI - INCIDENZA, NELLA DETERMINAZIONE DEL TETTO PREVISTO, DEL CUMULO CON IL REDDITO DEL CONIUGE - LAMENTATA PREVISIONE DI TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AGLI INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA' PER INVALIDITA' RICONOSCIUTA PRIMA DEI SESSANTACINQUE ANNI - DISOMOGENEITA' TRA LE SITUAZIONI SUSSISTENTE, MA NON LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Ai fini dell'attribuzione del trattamento assistenziale agli invalidi assoluti ultrasessantacinquenni non e' irrilevante il tempo in cui l'invalidita' si e' prodotta, poiche' e' diversa la condizione di chi si trova ad essere sprovvisto di reddito a causa di invalidita' pregressa ai sessantacinque anni - preclusiva quindi dell'attivita' di lavoro e della possibilita' di assicurarsi la garanzia previdenziale - rispetto a chi ha subito un simile impedimento solo successivamente a tale eta'. Non risulta quindi lesiva del principio di eguaglianza - pur non escludendosi al riguardo un intervento del legislatore - la disomogeneita' sussistente nell'ambito di detta categoria di invalidi, derivante dalla diversita' dei limiti e delle condizioni reddituali stabiliti per la pensione di inabilita' e la pensione sociale diretta, riconosciute, rispettivamente, a seconda che l'invalidita' sussista prima o venga riconosciuta dopo il compimento dei sessantacinque anni, nonche', in particolare, dalla previsione, solo per la pensione sociale diretta, del cumulo con il reddito del coniuge, nella determinazione del tetto massimo compatibile con il trattamento assistenziale stesso. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; degli artt. 14 septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980 n. 33 - 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost.). - S. nn. 278/1984, 769/1988, 286/1990, 75/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte