Sentenza 88/1992 (ECLI:IT:COST:1992:88)
Massima numero 18161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18154  18156  18160  18162


Titolo
SENT. 88/92 D. PENSIONI - PENSIONE SOCIALE DIRETTA - ATTRIBUZIONE A INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI - CONDIZIONI REDDITUALI - INCIDENZA, NELLA DETERMINAZIONE DEL TETTO PREVISTO, DEL CUMULO CON IL REDDITO DEL CONIUGE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI ANZIANI INVALIDI PER I QUALI IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ED ASSISTENZIALE PRESCINDE DAL CUMULO CON IL REDDITO DEL CONIUGE - DISOMOGENEITA' TRA LE SITUAZIONI SUSSISTENTE, MA NON LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' privo di fondamento giustificativo (v. massima C) il differente trattamento tra anziani invalidi determinato dalla previsione, esclusivamente per l'ammissione alla pensione sociale diretta - e quindi a carico dei soli anziani divenuti invalidi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno - del cumulo del reddito personale con quello del coniuge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 850 - convertito in l. 21 febbraio 1977, n. 29 -, 14, septies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - introdotto con l. 29 febbraio 1980, n. 33 -, 19, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 6 e 8, d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte