Sentenza 89/1992 (ECLI:IT:COST:1992:89)
Massima numero 18126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 89/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRETESA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE A PRESUPPOSTI DI FATTO CHE NON TROVINO RISCONTRO NEGLI ATTI DI CAUSA - REIEZIONE - FATTISPECIE.
SENT. 89/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRETESA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE A PRESUPPOSTI DI FATTO CHE NON TROVINO RISCONTRO NEGLI ATTI DI CAUSA - REIEZIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale va senz'altro respinta una eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della sollevata questione, quando si basi su presupposti di fatto che non trovino riscontro negli atti di causa. (Nella specie la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale del "fallimento fiscale" (sulla quale ved. massime B e C) in quanto il debito d'imposta per cui, nel caso, il fallimento era stato dichiarato - debito che secondo l'Avvocatura era risultato pacificamente insussistente - era invece tuttora in contestazione e, di conseguenza, non era affatto certo - come anche sostenuto - che la dichiarazione di fallimento sarebbe stata revocata.)
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale va senz'altro respinta una eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della sollevata questione, quando si basi su presupposti di fatto che non trovino riscontro negli atti di causa. (Nella specie la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale del "fallimento fiscale" (sulla quale ved. massime B e C) in quanto il debito d'imposta per cui, nel caso, il fallimento era stato dichiarato - debito che secondo l'Avvocatura era risultato pacificamente insussistente - era invece tuttora in contestazione e, di conseguenza, non era affatto certo - come anche sostenuto - che la dichiarazione di fallimento sarebbe stata revocata.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte