Sentenza 89/1992 (ECLI:IT:COST:1992:89)
Massima numero 18127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18126  18128  18129


Titolo
SENT. 89/92 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - FALLIMENTO FISCALE - PRESUPPOSTI - MOROSITA' DA PARTE DELL'IMPRENDITORE, NEL PAGAMENTO DI IMPOSTE DI IMPORTO SUPERIORE ALLE L. 500.000 - PREVISIONE DI TALE LIMITE IN LEGGE DEL 1973 - MUTAMENTI ECONOMICI FINANZIARI SOPRAVVENUTI - INATTUALITA' DELLA NORMA - NECESSARIA RIMEDITAZIONE DI QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA NEL 1975.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale del c.d. fallimento fiscale, cosi' come previsto e disciplinato dall'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - questione gia' ritenuta priva di fondamento dalla Corte nella sentenza n. 215 del 1975 - i mutamenti verificatisi nel frattempo, in specie nel sistema economico-finanziario, inducono ad una rimeditazione, soprattutto se si considera che per la massiccia svalutazione monetaria che si e' avuta nel frattempo non risulta piu' ragionevole il limite di 500.000 lire per la dichiarazione di fallimento. Tanto piu' tale rimeditazione si impone se si considerano gli effetti che la dichiarazione produce sia sulla persona dell'imprenditore sia sull'azienda, e la possibilita' che il fallimento fiscale apra la via a quello ordinario, precludendo, con conseguenze deleterie anche sull'occupazione, l'eventualita' di un risanamento della crisi aziendale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte