Sentenza 89/1992 (ECLI:IT:COST:1992:89)
Massima numero 18128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 89/92 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - FALLIMENTO FISCALE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - MOROSITA' DELL'IMPRENDITORE NEL PAGAMENTO DI RATE D'IMPOSTA ISCRITTE A RUOLO, ANCHE SE IN VIA PROVVISORIA, DI IMPORTO NON INFERIORE ALLE LIRE 500.000 - INADEGUATEZZA DI MEZZI DI DIFESA NELLA FASE ANTECEDENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INSUFFICIENZA, PER RIMEDIARNE GLI EFFETTI, DI QUELLI ACCORDATI NELLA FASE SUCCESSIVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (CON ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 89/92 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - FALLIMENTO FISCALE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - MOROSITA' DELL'IMPRENDITORE NEL PAGAMENTO DI RATE D'IMPOSTA ISCRITTE A RUOLO, ANCHE SE IN VIA PROVVISORIA, DI IMPORTO NON INFERIORE ALLE LIRE 500.000 - INADEGUATEZZA DI MEZZI DI DIFESA NELLA FASE ANTECEDENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INSUFFICIENZA, PER RIMEDIARNE GLI EFFETTI, DI QUELLI ACCORDATI NELLA FASE SUCCESSIVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (CON ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non v'ha dubbio che nel c.d. fallimento fiscale, che a norma dell'art. 97, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va senz'altro dichiarato, a richiesta dell'Intendente di finanza, per la semplice morosita' - e senza che sia necessario accertare lo stato d'insolvenza - dell'imprenditore commerciale nel pagamento di rata o rate di imposta di importo superiore alle L. 500.000, solo se iscritte a ruolo, anche se in via provvisoria e nonostante la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, e nel quale il giudice, nella fase antecedente alla dichiarazione, - a differenza di quanto gli e' normalmente consentito nel c.d. fallimento ordinario - non puo' ne' sentire le parti ne' accordare dilazioni, non e' concessa all'imprenditore - da tale normativa posto in una situazione del tutto simile a quella dell'abrogato "solve et repete" - una difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda. Ne' a tali effetti, una volta che il fallimento sia stato dichiarato, valgono a porre rimedio la piu' ampia difesa che all'imprenditore e' concessa in sede di opposizione e neppure la stessa eventuale revoca del fallimento. Pertanto, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 97, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va dichiarato illegittimo.
Non v'ha dubbio che nel c.d. fallimento fiscale, che a norma dell'art. 97, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va senz'altro dichiarato, a richiesta dell'Intendente di finanza, per la semplice morosita' - e senza che sia necessario accertare lo stato d'insolvenza - dell'imprenditore commerciale nel pagamento di rata o rate di imposta di importo superiore alle L. 500.000, solo se iscritte a ruolo, anche se in via provvisoria e nonostante la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, e nel quale il giudice, nella fase antecedente alla dichiarazione, - a differenza di quanto gli e' normalmente consentito nel c.d. fallimento ordinario - non puo' ne' sentire le parti ne' accordare dilazioni, non e' concessa all'imprenditore - da tale normativa posto in una situazione del tutto simile a quella dell'abrogato "solve et repete" - una difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda. Ne' a tali effetti, una volta che il fallimento sia stato dichiarato, valgono a porre rimedio la piu' ampia difesa che all'imprenditore e' concessa in sede di opposizione e neppure la stessa eventuale revoca del fallimento. Pertanto, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 97, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va dichiarato illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte