Sentenza 90/1992 (ECLI:IT:COST:1992:90)
Massima numero 18073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18072
Titolo
SENT. 90/92 B. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE SANITARIO DELLE UU.SS.LL. - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - IMPOSSIBILITA' DI DEROGARE A TALE LIMITE PER CONSEGUIRE IL MINIMO DELLA PENSIONE - INCIDENZA SULLA EFFETTIVITA' DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO SOCIALE ALLA PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 90/92 B. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE SANITARIO DELLE UU.SS.LL. - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - IMPOSSIBILITA' DI DEROGARE A TALE LIMITE PER CONSEGUIRE IL MINIMO DELLA PENSIONE - INCIDENZA SULLA EFFETTIVITA' DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO SOCIALE ALLA PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Come gia' affermato, e' principio di ordine generale quello secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., la possibilita', per il dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia conseguito il diritto alla pensione, di derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, allo scopo di conseguire il diritto al minimo della pensione; la garanzia del raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo e' invece affidata alla discrezionalita' del legislatore ed il suo mancato riconoscimento non comporta violazione del su indicato disposto costituzionale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non consente al personale sanitario delle UU.SS.LL. che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. - Nello stesso senso: v. S. nn. 444/1990 e 282/1991.
Come gia' affermato, e' principio di ordine generale quello secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., la possibilita', per il dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia conseguito il diritto alla pensione, di derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, allo scopo di conseguire il diritto al minimo della pensione; la garanzia del raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo e' invece affidata alla discrezionalita' del legislatore ed il suo mancato riconoscimento non comporta violazione del su indicato disposto costituzionale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non consente al personale sanitario delle UU.SS.LL. che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. - Nello stesso senso: v. S. nn. 444/1990 e 282/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte