Sentenza 91/1992 (ECLI:IT:COST:1992:91)
Massima numero 18141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 91/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FASE PRELIMINARE - ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO COMPLETO DA PARTE DEL GIUDICE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - ADERENZA DELLA NORMA AI PRINCIPI DEL PROCESSO ACCUSATORIO.
SENT. 91/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FASE PRELIMINARE - ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO COMPLETO DA PARTE DEL GIUDICE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - ADERENZA DELLA NORMA AI PRINCIPI DEL PROCESSO ACCUSATORIO.
Testo
Ai fini di un corretto inquadramento del principio costituzionale che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge, non puo' obliterarsi, da un lato, che la tipologia degli interventi giurisdizionali viene per sua natura a modellarsi in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna domanda che quegli interventi mira ad evocare, ne', dall'altro, che la pronuncia deve necessariamente saldarsi con la specificita' della sede processuale in cui la stessa si iscrive, cosi' da assegnare al giudice una sfera di attribuzioni coerente rispetto al "momento" in cui il relativo 'munus' deve essere esercitato. Ove, invece, si svilisse il principio della domanda, specie in un sistema di tipo accusatorio, o si omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale della giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un giudice che, lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe esso stesso, in larga misura, fonte dei propri poteri. Non puo' quindi ritenersi, di conseguenza, come scelta imposta dall'art. 101 Cost., quella di consentire al giudice, in ogni situazione in cui cio' possa apparire opportuno ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, di "conoscere" e quindi utilizzare, gli atti raccolti nel corso delle indagini, con l'ovvio quanto inaccettabile epilogo di un ritorno all'impianto "misto" che il legislatore, nel vigente codice di procedura penale, ha inteso invece ripudiare.
Ai fini di un corretto inquadramento del principio costituzionale che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge, non puo' obliterarsi, da un lato, che la tipologia degli interventi giurisdizionali viene per sua natura a modellarsi in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna domanda che quegli interventi mira ad evocare, ne', dall'altro, che la pronuncia deve necessariamente saldarsi con la specificita' della sede processuale in cui la stessa si iscrive, cosi' da assegnare al giudice una sfera di attribuzioni coerente rispetto al "momento" in cui il relativo 'munus' deve essere esercitato. Ove, invece, si svilisse il principio della domanda, specie in un sistema di tipo accusatorio, o si omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale della giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un giudice che, lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe esso stesso, in larga misura, fonte dei propri poteri. Non puo' quindi ritenersi, di conseguenza, come scelta imposta dall'art. 101 Cost., quella di consentire al giudice, in ogni situazione in cui cio' possa apparire opportuno ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, di "conoscere" e quindi utilizzare, gli atti raccolti nel corso delle indagini, con l'ovvio quanto inaccettabile epilogo di un ritorno all'impianto "misto" che il legislatore, nel vigente codice di procedura penale, ha inteso invece ripudiare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte