Sentenza 91/1992 (ECLI:IT:COST:1992:91)
Massima numero 18142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18140  18141  18143  18144


Titolo
SENT. 91/92 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FASE PRELIMINARE - ATTI DEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO - IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO COMPLETO DA PARTE DEL GIUDICE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA FASE ANTECEDENTE AL DECRETO DI CITAZIONE, NELLA QUALE TALE UTILIZZO, DA PARTE DEL G.I.P., E' INVECE CONSENTITO - ESCLUSIONE.

Testo
La diversita' di trattamento derivante dal fatto che il giudice, allorche', per accertare la operativita' di una causa di estinzione del reato (nella specie: remissione di querela), debba stabilire se il fatto e' diverso da quello contestato o ne sia diversa la qualificazione giuridica, puo' o no avvalersi del materiale di indagine contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, a seconda che la causa estintiva sia intervenuta prima o dopo la emissione del decreto di citazione a giudizio, non puo' ritenersi ingiustificata. Altro e' infatti il tipo di indagine che, nella prima ipotesi, il giudice delle indagini preliminari e' chiamato a svolgere per decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero; altro sono, invece, nella seconda, le attribuzioni del giudice del dibattimento a seguito dell'investitura che promana dal decreto di citazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte