Sentenza 91/1992 (ECLI:IT:COST:1992:91)
Massima numero 18143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 91/92 D. PROCESSO PENALE - QUERELA - UTILIZZAZIONE PROCESSUALE DELL'ATTO CON CUI VIENE PROPOSTA - LIMITI (AI SOLI EFFETTI DELLE "LETTURE") - POSSIBILITA' DI TRARNE INDICAZIONI IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI.
SENT. 91/92 D. PROCESSO PENALE - QUERELA - UTILIZZAZIONE PROCESSUALE DELL'ATTO CON CUI VIENE PROPOSTA - LIMITI (AI SOLI EFFETTI DELLE "LETTURE") - POSSIBILITA' DI TRARNE INDICAZIONI IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI.
Testo
I limiti posti dall'art. 511 cod.proc.pen. alla utilizzazione processuale della querela, per fini diversi da quello, essenziale, di accertare la sussistenza delle condizioni di procedibilita', si riferiscono specificamente ed esclusivamente all'istituto delle letture, vale a dire a quel peculiare veicolo di utilizzazione che si colloca al termine della istruttoria dibattimentale e che assegna a determinati atti la qualita' di "prove" suscettibili di essere valutate nella sentenza che definisce il giudizio. Ma cio' non esclude, ed anzi dimostra, che la querela, fondandosi sulla enunciazione di un fatto previsto dalla legge come reato, costituisca pur sempre un atto dichiarativo del quale il giudice puo' tener conto anche per trarne indicazione in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.
I limiti posti dall'art. 511 cod.proc.pen. alla utilizzazione processuale della querela, per fini diversi da quello, essenziale, di accertare la sussistenza delle condizioni di procedibilita', si riferiscono specificamente ed esclusivamente all'istituto delle letture, vale a dire a quel peculiare veicolo di utilizzazione che si colloca al termine della istruttoria dibattimentale e che assegna a determinati atti la qualita' di "prove" suscettibili di essere valutate nella sentenza che definisce il giudizio. Ma cio' non esclude, ed anzi dimostra, che la querela, fondandosi sulla enunciazione di un fatto previsto dalla legge come reato, costituisca pur sempre un atto dichiarativo del quale il giudice puo' tener conto anche per trarne indicazione in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte