Sentenza 91/1992 (ECLI:IT:COST:1992:91)
Massima numero 18144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 91/92 E. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FASE PRELIMINARE - ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO COMPLETO DA PARTE DEL GIUDICE PER STABILIRE, IN RELAZIONE ALLA PRECISA QUALIFICAZIONE DEL REATO, SE LA INTERVENUTA CAUSA DI ESTINZIONE RICONOSCIUTA NEL DECRETO DI CITAZIONE SIA OPERATIVA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEI POTERI DEL GIUDICE DI FRONTE AL P.M. ANCHE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - CENSURE BASATE SU ERRONEI PRESUPPOSTI, POTENDO COMUNQUE IL GIUDICE PROCEDERE AI NECESSARI ACCERTAMENTI NEL DIBATTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 91/92 E. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FASE PRELIMINARE - ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO COMPLETO DA PARTE DEL GIUDICE PER STABILIRE, IN RELAZIONE ALLA PRECISA QUALIFICAZIONE DEL REATO, SE LA INTERVENUTA CAUSA DI ESTINZIONE RICONOSCIUTA NEL DECRETO DI CITAZIONE SIA OPERATIVA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEI POTERI DEL GIUDICE DI FRONTE AL P.M. ANCHE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - CENSURE BASATE SU ERRONEI PRESUPPOSTI, POTENDO COMUNQUE IL GIUDICE PROCEDERE AI NECESSARI ACCERTAMENTI NEL DIBATTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Allorche' viene chiamato a dichiarare - come nel caso di specie - con il decreto di citazione a giudizio, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, l'estinzione del reato per remissione di querela, il pretore non e' privo di qualsiasi potere conoscitivo, essendogli certamente consentito verificare l'enunciazione del fatto e delle norme di legge che si assumono violate, giacche' ove per carenza o ambiguita' degli elementi descrittivi, ovvero per contraddittorieta' tra questi e la relativa qualificazione, ritenga necessario "accertare" l'estinzione del reato, non v'e' dubbio che l'unica sede conferente sia proprio quella dibattimentale. Ne' puo' dirsi che - come sostenuto nelle ordinanze di rimessione - tale accertamento sia impossibile per il fatto che nel predibattimento al giudice - in forza di un divieto, peraltro non illegittimo (cfr. massime B e C) e che trova fondamento nei principi del vigente processo penale - non e' dato di conoscere e utilizzare il materiale di indagine contenuto nel fascicolo del P.M., giacche' egli, al fine di stabilire se, per accertare l'effettiva esistenza della causa estintiva, sia necessario procedere al dibattimento, ben puo' avvalersi delle indicazioni offertegli dall'audizione delle parti e dagli elementi e circostanze di fatto (v. massima D) prospettati nella querela. Il che conferma che non e' affatto tenuto ad "acquietarsi" di fronte alle scelte operate al riguardo dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 469 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.).
Allorche' viene chiamato a dichiarare - come nel caso di specie - con il decreto di citazione a giudizio, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, l'estinzione del reato per remissione di querela, il pretore non e' privo di qualsiasi potere conoscitivo, essendogli certamente consentito verificare l'enunciazione del fatto e delle norme di legge che si assumono violate, giacche' ove per carenza o ambiguita' degli elementi descrittivi, ovvero per contraddittorieta' tra questi e la relativa qualificazione, ritenga necessario "accertare" l'estinzione del reato, non v'e' dubbio che l'unica sede conferente sia proprio quella dibattimentale. Ne' puo' dirsi che - come sostenuto nelle ordinanze di rimessione - tale accertamento sia impossibile per il fatto che nel predibattimento al giudice - in forza di un divieto, peraltro non illegittimo (cfr. massime B e C) e che trova fondamento nei principi del vigente processo penale - non e' dato di conoscere e utilizzare il materiale di indagine contenuto nel fascicolo del P.M., giacche' egli, al fine di stabilire se, per accertare l'effettiva esistenza della causa estintiva, sia necessario procedere al dibattimento, ben puo' avvalersi delle indicazioni offertegli dall'audizione delle parti e dagli elementi e circostanze di fatto (v. massima D) prospettati nella querela. Il che conferma che non e' affatto tenuto ad "acquietarsi" di fronte alle scelte operate al riguardo dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 469 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte