Sentenza 92/1992 (ECLI:IT:COST:1992:92)
Massima numero 18198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 92/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO PER NON DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI IN CONSEGUENZA DEGLI ORIENTAMENTI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PER CUI L'INTRODUZIONE DI UN RITO INFLUENTE SULLA DETERMINAZIONE DELLA PENA NON PUO' FARSI DIPENDERE DA SCELTE DISCREZIONALI DEL P.M. - CONSEGUENTE NECESSITA' DELLA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI INTEGRAZIONE PROBATORIA, PERALTRO ATTUABILE SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 92/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO PER NON DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI IN CONSEGUENZA DEGLI ORIENTAMENTI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PER CUI L'INTRODUZIONE DI UN RITO INFLUENTE SULLA DETERMINAZIONE DELLA PENA NON PUO' FARSI DIPENDERE DA SCELTE DISCREZIONALI DEL P.M. - CONSEGUENTE NECESSITA' DELLA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI INTEGRAZIONE PROBATORIA, PERALTRO ATTUABILE SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, e va ribadito, l'introduzione di un rito che, come il rito abbreviato, ha automatici effetti sulla determinazione della pena, non puo' farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero ed e' quindi in contrasto con tale principio che la impossibilita' di decidere allo stato degli atti, addotta dal pubblico ministero per motivare il proprio dissenso all'introduzione del rito abbreviato richiesta dall'imputato, derivi - come la normativa vigente consente - dalla scelta dello stesso di rinviare al dibattimento l'esperimento di mezzi o l'acquisizione di prove suscettibili di essere effettuate nelle indagini preliminari, e che in conseguenza di tali lacune il giudizio abbreviato resti precluso. Pertanto, dato che, rispetto a tali scelte, non e' possibile un sindacato del giudice del dibattimento e l'insufficienza dell'investigazione del pubblico ministero - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - non e' colmabile attraverso il potere di integrazione attribuito al G.I.P. dall'art. 422 cod. proc. pen., per ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali e' necessario che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria. Il che pero', per la diversita' delle soluzioni possibili e le valutazioni discrezionali che essa comporta, non puo' avvenire per effetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale, ma esige un intervento - del quale peraltro va segnalata l'urgenza - del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.). - S. nn. 277/1990, 81/1991, 88/1991, 176/1991.
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, e va ribadito, l'introduzione di un rito che, come il rito abbreviato, ha automatici effetti sulla determinazione della pena, non puo' farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero ed e' quindi in contrasto con tale principio che la impossibilita' di decidere allo stato degli atti, addotta dal pubblico ministero per motivare il proprio dissenso all'introduzione del rito abbreviato richiesta dall'imputato, derivi - come la normativa vigente consente - dalla scelta dello stesso di rinviare al dibattimento l'esperimento di mezzi o l'acquisizione di prove suscettibili di essere effettuate nelle indagini preliminari, e che in conseguenza di tali lacune il giudizio abbreviato resti precluso. Pertanto, dato che, rispetto a tali scelte, non e' possibile un sindacato del giudice del dibattimento e l'insufficienza dell'investigazione del pubblico ministero - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - non e' colmabile attraverso il potere di integrazione attribuito al G.I.P. dall'art. 422 cod. proc. pen., per ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali e' necessario che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria. Il che pero', per la diversita' delle soluzioni possibili e le valutazioni discrezionali che essa comporta, non puo' avvenire per effetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale, ma esige un intervento - del quale peraltro va segnalata l'urgenza - del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.). - S. nn. 277/1990, 81/1991, 88/1991, 176/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte