Sentenza 93/1992 (ECLI:IT:COST:1992:93)
Massima numero 17961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 93/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE A CARICO DI COIMPUTATI PER REATI CONCORRENTI - MANCATA PREVISIONE, A DIFFERENZA DA QUANTO PREVISTO PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE, DELLA FACOLTA' DEL G.I.P. DI SENTIRE I COIMPUTATI PRIMA DI PROCEDERE ALLA SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE CON RITO ABBREVIATO SOLO DI ALCUNI DI ESSI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
E' irrilevante, in entrambi i giudizi abbreviati in limine ai quali e' stata sollevata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati, in caso di concorso nel medesimo reato, prima di procedere alla separazione dei relativi procedimenti finalizzata alla definizione con rito alternativo di alcuni soltanto di essi. Nel caso, infatti, presupposto delle censure formulate e' l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del processo, ma tale interesse e' insuscettibile di considerazione nei due giudizi, concernenti le posizioni degli altri imputati, che sono le sole devolute alla cognizione del giudice a quo. E cio' a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la disciplina generale in materia di separazione dei processi - e salva la specificita' correlata alle modalita' di introduzione dei riti alternativi - non e' l'interesse del coimputato, ma l'assoluta necessita' della riunione per l'accertamento dei fatti che puo' impedire la separazione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 560 cod.proc.pen., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte