Sentenza 94/1992 (ECLI:IT:COST:1992:94)
Massima numero 18188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18189
Titolo
SENT. 94/92 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PROBATORIO - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - CONTENUTO DELL'OPPOSIZIONE - POSSIBILITA', IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' (SENTENZA N. 445/1990) DELL'ART. 554, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN., CHE ANCHE NEL PROCEDIMENTO PRETORILE, COME NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, L'OPPOSIZIONE SIA DIRETTA A SOLLECITARE, CON IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, UNA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA.
SENT. 94/92 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PROBATORIO - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - CONTENUTO DELL'OPPOSIZIONE - POSSIBILITA', IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' (SENTENZA N. 445/1990) DELL'ART. 554, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN., CHE ANCHE NEL PROCEDIMENTO PRETORILE, COME NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, L'OPPOSIZIONE SIA DIRETTA A SOLLECITARE, CON IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, UNA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA.
Testo
La diversita' della disciplina dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile, rispetto alla normativa prevista in proposito per il procedimento davanti al tribunale, deve ritenersi venuta meno, riguardo al contenuto dell'opposizione - al di la' di quel che potrebbe evincersi dal mero raffronto testuale degli artt. 156 d.lgs. n. 271 del 1989 e, rispettivamente, 410 cod. proc. pen. - in quanto, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita' (con sentenza n. 445 del 1990) dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., anche nel procedimento pretorile, come in quello innanzi al tribunale, il G.I.P. ha ora il potere (previsto originariamente solo per il secondo) di indicare al pubblico ministero ulteriori indagini da compiere. Cosicche', ora, anche nel procedimento pretorile la opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non puo' piu' ritenersi finalizzata solo al rigetto della richiesta di archiviazione, ma puo' anche consistere nella sollecitazione di un'investigazione suppletiva con indicazione - a pena di inammissibilita' - dell'oggetto di essa e dei relativi elementi di prova. - S. n. 445/1991. - Per altri aspetti, sotto i quali la diversita' di disciplina dell'opposizione in questione nel procedimento pretorile e nel procedimento ordinario, anche se giustificata, tuttora permane v. massima seguente.
La diversita' della disciplina dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile, rispetto alla normativa prevista in proposito per il procedimento davanti al tribunale, deve ritenersi venuta meno, riguardo al contenuto dell'opposizione - al di la' di quel che potrebbe evincersi dal mero raffronto testuale degli artt. 156 d.lgs. n. 271 del 1989 e, rispettivamente, 410 cod. proc. pen. - in quanto, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita' (con sentenza n. 445 del 1990) dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., anche nel procedimento pretorile, come in quello innanzi al tribunale, il G.I.P. ha ora il potere (previsto originariamente solo per il secondo) di indicare al pubblico ministero ulteriori indagini da compiere. Cosicche', ora, anche nel procedimento pretorile la opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non puo' piu' ritenersi finalizzata solo al rigetto della richiesta di archiviazione, ma puo' anche consistere nella sollecitazione di un'investigazione suppletiva con indicazione - a pena di inammissibilita' - dell'oggetto di essa e dei relativi elementi di prova. - S. n. 445/1991. - Per altri aspetti, sotto i quali la diversita' di disciplina dell'opposizione in questione nel procedimento pretorile e nel procedimento ordinario, anche se giustificata, tuttora permane v. massima seguente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte