Sentenza 94/1992 (ECLI:IT:COST:1992:94)
Massima numero 18189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18188
Titolo
SENT. 94/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA ALL'ARCHIVIAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI PROCEDURA CAMERALE COME PER IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, FRA PARTI OFFESE E RISPETTO AD ALTRI TIPI DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' AL PROCEDIMENTO PRETORILE DEL PRINCIPIO DELLA "MASSIMA SEMPLIFICAZIONE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 94/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA ALL'ARCHIVIAZIONE - MANCATA PREVISIONE DI PROCEDURA CAMERALE COME PER IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, FRA PARTI OFFESE E RISPETTO AD ALTRI TIPI DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' AL PROCEDIMENTO PRETORILE DEL PRINCIPIO DELLA "MASSIMA SEMPLIFICAZIONE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
A norma dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel procedimento pretorile la decisione sulla domanda della persona offesa di rigetto della richiesta di archiviazione, avviene 'de plano', a differenza di quanto e' previsto per il procedimento davanti al tribunale, per il quale gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. prevedono che - tranne l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga l'opposizione della persona offesa inammissibile e la notizia di reato infondata - si faccia luogo all'udienza in camera di consiglio. Tale disparita' di trattamento non appare tuttavia ingiustificata se si considera che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva (n. 103 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987) della "massima semplificazione", e d'altra parte, dato che la procedura camerale nel procedimento innanzi al tribunale e' intesa non tanto a garantire la persona offesa, che ha gia' esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione, quanto, piuttosto, a consentire al pubblico ministero e alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione, e' per lo meno dubbio - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che la mancanza della procedura camerale si risolva in un pregiudizio per la persona offesa. Ne' puo' aver peso, a sostegno della prospettata censura di violazione del principio di eguaglianza, per la disomogeneita' dei termini della comparazione, un raffronto con la diversa disciplina (art. 263, quinto comma) dell'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
A norma dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel procedimento pretorile la decisione sulla domanda della persona offesa di rigetto della richiesta di archiviazione, avviene 'de plano', a differenza di quanto e' previsto per il procedimento davanti al tribunale, per il quale gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. prevedono che - tranne l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga l'opposizione della persona offesa inammissibile e la notizia di reato infondata - si faccia luogo all'udienza in camera di consiglio. Tale disparita' di trattamento non appare tuttavia ingiustificata se si considera che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva (n. 103 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987) della "massima semplificazione", e d'altra parte, dato che la procedura camerale nel procedimento innanzi al tribunale e' intesa non tanto a garantire la persona offesa, che ha gia' esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione, quanto, piuttosto, a consentire al pubblico ministero e alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione, e' per lo meno dubbio - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che la mancanza della procedura camerale si risolva in un pregiudizio per la persona offesa. Ne' puo' aver peso, a sostegno della prospettata censura di violazione del principio di eguaglianza, per la disomogeneita' dei termini della comparazione, un raffronto con la diversa disciplina (art. 263, quinto comma) dell'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte