Sentenza 95/1992 (ECLI:IT:COST:1992:95)
Massima numero 18055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 95/92. PENSIONI - PERSONALE SANITARIO - PERSONALE TRASFERITO DEGLI ENTI SOPPRESSI CHE HA OPTATO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONABILITA' DEGLI ASSEGNI CORRISPOSTI A CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1989 - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE CHE HA OPTATO PER L'ISCRIZIONE ALLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI PER IL QUALE LA PENSIONABILITA' DEI SUDDETTI EMOLUMENTI DECORRE DAL 1983 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 95/92. PENSIONI - PERSONALE SANITARIO - PERSONALE TRASFERITO DEGLI ENTI SOPPRESSI CHE HA OPTATO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONABILITA' DEGLI ASSEGNI CORRISPOSTI A CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1989 - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE CHE HA OPTATO PER L'ISCRIZIONE ALLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI PER IL QUALE LA PENSIONABILITA' DEI SUDDETTI EMOLUMENTI DECORRE DAL 1983 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversa data di decorrenza degli emolumenti fissi e continuativi spettanti al personale del comparto sanitario degli enti soppressi, trasferito alle Regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato, a seconda che questo abbia optato, ai sensi dell'art. 75, primo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi ovvero sia iscritto, a norma della legge 26 aprile 1983, n. 131, alla cassa di previdenza amministrativa dal Ministero del tesoro (rispettivamente, dal 1 gennaio 1989 e dall'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 131) si giustifica con il fatto che per i secondi il trattamento pensionistico risultava "ab antiquo" costituito, oltreche' dalla base stipendiale pensionabile, anche dal coacervo delle varie indennita' fruite in servizio dal lavoratore a condizione che ne ricorressero le connotazioni della fissita' e continuativita', mentre per i primi il riconoscimento della fissita' e continuativita' degli assegni, ai fini della loro ricomprensione nel trattamento di quiescenza, era stato demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, cosicche', disciolto questo ente, la equiparazione delle due categorie pote' aversi solo con la legge 1 ottobre 1988, n. 482, con la decorrenza futura del 1 gennaio 1989. In tale ottica, la diversita' temporale della decorrenza degli emolumenti non appare irragionevole, giacche' come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, il fluire del tempo costituisce legittimo elemento in forza del quale il legislatore puo' introdurre differenziazioni temporali agevolative anche nei confronti di una stessa categoria di soggetti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.). - Sul fluire del tempo come legittima causa di differenziazioni normative da ultimo: O. n. 424/1991.
La diversa data di decorrenza degli emolumenti fissi e continuativi spettanti al personale del comparto sanitario degli enti soppressi, trasferito alle Regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato, a seconda che questo abbia optato, ai sensi dell'art. 75, primo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi ovvero sia iscritto, a norma della legge 26 aprile 1983, n. 131, alla cassa di previdenza amministrativa dal Ministero del tesoro (rispettivamente, dal 1 gennaio 1989 e dall'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 131) si giustifica con il fatto che per i secondi il trattamento pensionistico risultava "ab antiquo" costituito, oltreche' dalla base stipendiale pensionabile, anche dal coacervo delle varie indennita' fruite in servizio dal lavoratore a condizione che ne ricorressero le connotazioni della fissita' e continuativita', mentre per i primi il riconoscimento della fissita' e continuativita' degli assegni, ai fini della loro ricomprensione nel trattamento di quiescenza, era stato demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, cosicche', disciolto questo ente, la equiparazione delle due categorie pote' aversi solo con la legge 1 ottobre 1988, n. 482, con la decorrenza futura del 1 gennaio 1989. In tale ottica, la diversita' temporale della decorrenza degli emolumenti non appare irragionevole, giacche' come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, il fluire del tempo costituisce legittimo elemento in forza del quale il legislatore puo' introdurre differenziazioni temporali agevolative anche nei confronti di una stessa categoria di soggetti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.). - Sul fluire del tempo come legittima causa di differenziazioni normative da ultimo: O. n. 424/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte