Sentenza 96/1992 (ECLI:IT:COST:1992:96)
Massima numero 18108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 96/92. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DOCENTI UNIVERSITARI - PROFESSORI DI RUOLO - NOMINA AD ORDINARIO - VALUTABILITA' DEI SERVIZI PRESTATI IN PRECEDENZA COME RICERCATORI, ASSISTENTI, ETC. - LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI OTTO ANNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITA' DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 96/92. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DOCENTI UNIVERSITARI - PROFESSORI DI RUOLO - NOMINA AD ORDINARIO - VALUTABILITA' DEI SERVIZI PRESTATI IN PRECEDENZA COME RICERCATORI, ASSISTENTI, ETC. - LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI OTTO ANNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITA' DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che riconosce in favore dei professori universitari, all'atto della nomina a ordinario ed ai fini della carriera, i servizi eventualmente prestati in precedenza sempre nell'ambito dell'ordinamento universitario, e in particolare, entro il limite complessivo massimo di otto anni previsto dal comma quinto, per due terzi il servizio di professore associato e di professore incaricato, per la meta' quello di ricercatore universitario, di assistente ovvero di tecnico laureato e per un terzo quello di assistente volontario, non solo non determina un ingiustificato appiattimento delle singole situazioni, ma anzi mira a realizzare un ragionevole 'unicum' ricostruttivo tra i vari servizi pregressi, senza attribuire un'eccessiva preponderanza a questi, a discapito del normale fluire dei servizi quale docente ordinario; ne' la limitazione del riconoscimento, a fini economici, di una maggiore o minore pregressa attivita' ha alcun riflesso sull'efficienza della pubblica amministrazione e sulla proporzionalita' della retribuzione in atto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).
La disposizione dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che riconosce in favore dei professori universitari, all'atto della nomina a ordinario ed ai fini della carriera, i servizi eventualmente prestati in precedenza sempre nell'ambito dell'ordinamento universitario, e in particolare, entro il limite complessivo massimo di otto anni previsto dal comma quinto, per due terzi il servizio di professore associato e di professore incaricato, per la meta' quello di ricercatore universitario, di assistente ovvero di tecnico laureato e per un terzo quello di assistente volontario, non solo non determina un ingiustificato appiattimento delle singole situazioni, ma anzi mira a realizzare un ragionevole 'unicum' ricostruttivo tra i vari servizi pregressi, senza attribuire un'eccessiva preponderanza a questi, a discapito del normale fluire dei servizi quale docente ordinario; ne' la limitazione del riconoscimento, a fini economici, di una maggiore o minore pregressa attivita' ha alcun riflesso sull'efficienza della pubblica amministrazione e sulla proporzionalita' della retribuzione in atto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte