Sentenza 97/1992 (ECLI:IT:COST:1992:97)
Massima numero 18165
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 97/92 B. AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO - NORME DI CARATTERE ORGANIZZATIVO EMANATE CON DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA RELATIVA DI LEGGE - ESCLUSIONE - SPETTANZA DEL POTERE CONTESTATO ALLO STATO.
SENT. 97/92 B. AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO - NORME DI CARATTERE ORGANIZZATIVO EMANATE CON DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA RELATIVA DI LEGGE - ESCLUSIONE - SPETTANZA DEL POTERE CONTESTATO ALLO STATO.
Testo
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, contenente norme riguardo all'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo istituita dall'art. 7, l. 18 maggio 1989, n. 183, non ha apportato modificazioni o variazioni - che peraltro, in quanto regolamento ministeriale esecutivo, adottato ai sensi dell'art. 17, comma terzo, l. 23 agosto 1988, n. 400, non avrebbe comunque avuto la forza di operare - al quadro delle competenze statali e regionali gia' delineate da precedenti fonti primarie e dalla stessa legge n. 183, nulla aggiungendo alle funzioni in precedenza svolte dallo Stato attraverso la Direzione delle acque e degli impianti elettrici e facendo comunque salve le corrispondenti funzioni spettanti, per trasferimento o per delega, alle Regioni. Tale salvezza, per quanto non espressamente enunciata, emerge particolarmente in relazione alle specifiche competenze elencate nel terzo comma dell'art. 4 del decreto, ma comunque, anche al di la' di esse, resta escluso che con il provvedimento in questione si sia inteso formulare - come affermato nel ricorso - una sorta di testo unico "delegato", riferito a tutte le competenze spettanti alla Direzione generale della difesa del suolo, cosi' da determinare "una vera e propria novazione delle fonti preesistenti". Come anche e' da escludere la violazione della riserva relativa di legge di cui al primo comma dell'art. 97 Cost., (su cui vedi massima A) perche' la nozione di organizzazione adottata dal predetto art. 7, l. n. 183, puo' ragionevolmente ricomprendere anche la distribuzione delle competenze - preventivamente fissate dalla legge medesima - tra i vari uffici costituenti le articolazioni interne della Direzione generale. Spetta pertanto allo Stato disciplinare l'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo di cui all'art. 7, l. 18 maggio 1989, n. 183, mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460. - S. n. 85/1990, concernente la legge n. 183 del 1989.
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, contenente norme riguardo all'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo istituita dall'art. 7, l. 18 maggio 1989, n. 183, non ha apportato modificazioni o variazioni - che peraltro, in quanto regolamento ministeriale esecutivo, adottato ai sensi dell'art. 17, comma terzo, l. 23 agosto 1988, n. 400, non avrebbe comunque avuto la forza di operare - al quadro delle competenze statali e regionali gia' delineate da precedenti fonti primarie e dalla stessa legge n. 183, nulla aggiungendo alle funzioni in precedenza svolte dallo Stato attraverso la Direzione delle acque e degli impianti elettrici e facendo comunque salve le corrispondenti funzioni spettanti, per trasferimento o per delega, alle Regioni. Tale salvezza, per quanto non espressamente enunciata, emerge particolarmente in relazione alle specifiche competenze elencate nel terzo comma dell'art. 4 del decreto, ma comunque, anche al di la' di esse, resta escluso che con il provvedimento in questione si sia inteso formulare - come affermato nel ricorso - una sorta di testo unico "delegato", riferito a tutte le competenze spettanti alla Direzione generale della difesa del suolo, cosi' da determinare "una vera e propria novazione delle fonti preesistenti". Come anche e' da escludere la violazione della riserva relativa di legge di cui al primo comma dell'art. 97 Cost., (su cui vedi massima A) perche' la nozione di organizzazione adottata dal predetto art. 7, l. n. 183, puo' ragionevolmente ricomprendere anche la distribuzione delle competenze - preventivamente fissate dalla legge medesima - tra i vari uffici costituenti le articolazioni interne della Direzione generale. Spetta pertanto allo Stato disciplinare l'organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo di cui all'art. 7, l. 18 maggio 1989, n. 183, mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460. - S. n. 85/1990, concernente la legge n. 183 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 18/05/1989
n. 183
art. 7