Ordinanza 100/1992 (ECLI:IT:COST:1992:100)
Massima numero 17996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
17992
Titolo
ORD. 100/92 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI SANZIONI CON CARATTERE RIEDUCATIVO E CONSISTENTI IN ATTIVITA' SOCIALI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 100/92 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI SANZIONI CON CARATTERE RIEDUCATIVO E CONSISTENTI IN ATTIVITA' SOCIALI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' in potere della Corte decidere la questione di legittimita' costituzionale, in materia di sanzioni sostitutive, degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di sostituire la pena contemplata dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, secondo i principi vigenti in ogni paese ove il processo accusatorio trova applicazione, in lavoro in favore della collettivita'. Con il 'petitum' perseguito nel caso dal giudice a quo si richiede infatti una pronuncia tale da sostituirsi integralmente a scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, in 'parte qua'.
Non e' in potere della Corte decidere la questione di legittimita' costituzionale, in materia di sanzioni sostitutive, degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di sostituire la pena contemplata dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, secondo i principi vigenti in ogni paese ove il processo accusatorio trova applicazione, in lavoro in favore della collettivita'. Con il 'petitum' perseguito nel caso dal giudice a quo si richiede infatti una pronuncia tale da sostituirsi integralmente a scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, in 'parte qua'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte