Ordinanza 100/1992 (ECLI:IT:COST:1992:100)
Massima numero 17996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17992


Titolo
ORD. 100/92 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI SANZIONI CON CARATTERE RIEDUCATIVO E CONSISTENTI IN ATTIVITA' SOCIALI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' in potere della Corte decidere la questione di legittimita' costituzionale, in materia di sanzioni sostitutive, degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di sostituire la pena contemplata dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, secondo i principi vigenti in ogni paese ove il processo accusatorio trova applicazione, in lavoro in favore della collettivita'. Con il 'petitum' perseguito nel caso dal giudice a quo si richiede infatti una pronuncia tale da sostituirsi integralmente a scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., degli artt. 444 cod. proc. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, in 'parte qua'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte