Sentenza 178/2021 (ECLI:IT:COST:2021:178)
Massima numero 44157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/07/2021;  Decisione del  06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:  44156  44158  44159


Titolo
Misure di prevenzione - Modifiche al codice antimafia - Previsione che gli effetti automaticamente interdittivi conseguono anche alla condanna, non definitiva, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità e lesione della libertà di iniziativa economica privata - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - l'art. 24, comma 1, lett. d), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale». Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - inserito dalla disposizione censurata dal Tar Friuli-Venezia Giulia fra i delitti per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, determina gli effetti interdittivi della comunicazione antimafia - a differenza di quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. non costituisce, di per sé, un indice di appartenenza a un'organizzazione criminale, in quanto non ha natura associativa, non richiede neppure la presenza di una organizzazione, può riguardare anche condotte di minore rilievo ed è punita con pene più lievi. Pertanto, l'incapacità giuridica ad avere rapporti con la pubblica amministrazione, che dipende con rigida consequenzialità dalla condanna, costituisce una misura non proporzionata ai caratteri del reato e allo scopo di contrastare le attività della criminalità organizzata e, quindi, contraria al principio di ragionevolezza, oltre che lesiva della libertà d'iniziativa economica, sia sul piano patrimoniale, sia della "reputazione" imprenditoriale, specie per chi svolge attività lavorative e professionali in rapporto con la pubblica amministrazione. L'illegittimità costituzionale della novella legislativa lascia peraltro intatto il rilievo che tale reato possiede come indice d'infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, cod. antimafia. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2012 e n. 141 del 1996).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 24  co. 1

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 67  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte