Ordinanza 102/1992 (ECLI:IT:COST:1992:102)
Massima numero 18212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 102/92. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI CONDANNA - APPELLO DEL P.G. - DIRITTO DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO DI RICEVERNE AUTONOMAMENTE NOTIFICA - MANCATA PREVISIONE - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA TECNICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che la norma impugnata, in quanto delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria e avente rilievo solo nella fase di gravame, non rientra fra quelle da applicarsi dal giudice 'a quo' che ha gia' pronunciato sentenza, definendo il primo grado di giudizio. - Nello stesso senso, su analoghi presupposti: O. n. 398/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte