Sentenza 105/1992 (ECLI:IT:COST:1992:105)
Massima numero 18258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  04/03/1992;  Decisione del  04/03/1992
Deposito del 18/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 105/92. FORZE ARMATE - MILITARI IN S.P.E. - UFFICIALI CHE AL 1 FEBBRAIO 1981 SI TROVANO NEL LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE DELLA CARRIERA - DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO MEDIANTE RICONOSCIMENTO IN TALE LIVELLO DELL'INTERA ANZIANITA' DI CARRIERA - ALLINEAMENTO DELLO STIPENDIO COSI' ATTRIBUITO A QUELLO PIU' ELEVATO EVENTUALMENTE CONSEGUITO DA COLLEGHI DI PARI GRADO CHE SEGUONO NEL RUOLO - OMESSA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Agli ufficiali che si trovavano nel livello retributivo iniziale della carriera alla data del 1 febbraio 1981 non puo' ragionevolmente attribuirsi uno stipendio inferiore - a parita' di qualifica e funzioni - rispetto ai colleghi meno anziani entrati nel s.p.e. dopo tale data, sicche' e' lesiva dell'art. 3 Cost. la norma che impone di computare nel suddetto livello iniziale l'intera anzianita' di carriera dei primi, senza prevedere l'allineamento dello stipendio cosi' attribuito a quello piu' elevato conseguito eventualmente dai secondi per effetto della possibilita' - ai primi incongruamente preclusa - di giovarsi dell'anzianita' nel grado superiore posseduto prima del s.p.e.. Pertanto, applicando un meccanismo largamente diffuso nel pubblico impiego e reintrodotto per i militari dall'art. 1, comma settimo, seconda parte, d.l. n. 379 del 1987, va dichiarato illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 97 Cost.) - l'art. 17, comma secondo, lett. a), del d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modifiche nella l. 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non prevede, ai fini dell'inquadramento ivi contemplato, l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore. - S. n. 248/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte