Sentenza 106/1992 (ECLI:IT:COST:1992:106)
Massima numero 18150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/03/1992; Decisione del
04/03/1992
Deposito del 18/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18151
Titolo
SENT. 106/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MINORI MUTILATI E INVALIDI CIVILI NON DEAMBULANTI - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - SOPPRESSIONE (DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 508 DEL 1988 ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 189 DEL 1990) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'AVVIAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' DEL DOVERE DI RENDERE EFFETTIVO TALE DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 106/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MINORI MUTILATI E INVALIDI CIVILI NON DEAMBULANTI - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - SOPPRESSIONE (DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 508 DEL 1988 ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 189 DEL 1990) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'AVVIAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' DEL DOVERE DI RENDERE EFFETTIVO TALE DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'assegno di accompagnamento riconosciuto a favore dei minori mutilati e invalidi civili - in attuazione del programma solidaristico di cui all'art. 38 Cost. - dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 (art. 17), costituisce un elemento intrinseco della complessa disciplina dell'invalidita' civile, per cui la sua soppressione, seppure operante nel limitato arco di tempo intercorrente dalla legge che lo dispone (l. 21 novembre 1988, n. 508) fino all'entrata in vigore della l. 11 ottobre 1990, n. 289 - che in sostanza ripristina lo stesso, denominandolo "indennita' di frequenza" - non si giustifica sotto alcun profilo e si pone in contrasto con la duplice garanzia del diritto all'educazione ed all'avviamento professionale, posta nel terzo comma dell'art. 38 Cost., nonche' con il precetto contenuto nel comma successivo, da interpretarsi come doverosita' di ogni misura - di integrazione e sostegno - volta a rendere effettivo tale diritto. Il carattere transitorio e circoscritto nelle possibilita' applicative, della disposizione che fa salve le domande presentate sino all'entrata in vigore della predetta norma abrogativa, non elimina il 'vulnus' nascente dalla negazione di un diritto in precedenza riconosciuto e quindi l'art. 6, l. 21 novembre 1988, n. 508 e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della l. 11 ottobre 1990, n. 289. - S. n. 215/1987.
L'assegno di accompagnamento riconosciuto a favore dei minori mutilati e invalidi civili - in attuazione del programma solidaristico di cui all'art. 38 Cost. - dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 (art. 17), costituisce un elemento intrinseco della complessa disciplina dell'invalidita' civile, per cui la sua soppressione, seppure operante nel limitato arco di tempo intercorrente dalla legge che lo dispone (l. 21 novembre 1988, n. 508) fino all'entrata in vigore della l. 11 ottobre 1990, n. 289 - che in sostanza ripristina lo stesso, denominandolo "indennita' di frequenza" - non si giustifica sotto alcun profilo e si pone in contrasto con la duplice garanzia del diritto all'educazione ed all'avviamento professionale, posta nel terzo comma dell'art. 38 Cost., nonche' con il precetto contenuto nel comma successivo, da interpretarsi come doverosita' di ogni misura - di integrazione e sostegno - volta a rendere effettivo tale diritto. Il carattere transitorio e circoscritto nelle possibilita' applicative, della disposizione che fa salve le domande presentate sino all'entrata in vigore della predetta norma abrogativa, non elimina il 'vulnus' nascente dalla negazione di un diritto in precedenza riconosciuto e quindi l'art. 6, l. 21 novembre 1988, n. 508 e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della l. 11 ottobre 1990, n. 289. - S. n. 215/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte