Sentenza 106/1992 (ECLI:IT:COST:1992:106)
Massima numero 18151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/03/1992; Decisione del
04/03/1992
Deposito del 18/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18150
Titolo
SENT. 106/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MINORI INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI - ISTITUZIONE A LORO FAVORE DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - EFFETTO ABROGATIVO DELLA LEGGE NEI CONFRONTI DELL'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO, GIA' SPETTANTE AGLI INVALIDI CIVILI NON DEAMBULANTI - ESCLUSIONE.
SENT. 106/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MINORI INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI - ISTITUZIONE A LORO FAVORE DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - EFFETTO ABROGATIVO DELLA LEGGE NEI CONFRONTI DELL'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO, GIA' SPETTANTE AGLI INVALIDI CIVILI NON DEAMBULANTI - ESCLUSIONE.
Testo
La legge 11 febbraio 1980, n. 18, istitutiva, a favore dei minori, invalidi civili totalmente inabili, dell'indennita' di accompagnamento, non produce alcun effetto abrogativo nei confronti dell'assegno di accompagnamento, di cui alla l. n. 118 del 1971 (come confermato dall'art. 17, l. n. 33 del 1980), ma si sovrappone ad esso, senza ricomprenderlo, investendo un'area di invalidita' di maggiore ampiezza e gravita', al di fuori di qualsiasi richiamo a finalita' educative (v. massima A).
La legge 11 febbraio 1980, n. 18, istitutiva, a favore dei minori, invalidi civili totalmente inabili, dell'indennita' di accompagnamento, non produce alcun effetto abrogativo nei confronti dell'assegno di accompagnamento, di cui alla l. n. 118 del 1971 (come confermato dall'art. 17, l. n. 33 del 1980), ma si sovrappone ad esso, senza ricomprenderlo, investendo un'area di invalidita' di maggiore ampiezza e gravita', al di fuori di qualsiasi richiamo a finalita' educative (v. massima A).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte