Sentenza 107/1992 (ECLI:IT:COST:1992:107)
Massima numero 18036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
04/03/1992; Decisione del
04/03/1992
Deposito del 18/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 107/92 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MALATTIA - DIRITTO DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - CONDIZIONE NECESSARIA - ISCRIZIONE NELL'ELENCO NOMINATIVO DEI BRACCIANTI PER CINQUANTUNO GIORNATE NELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELLA MALATTIA - RIPROPOSIZIONE, CON NUOVI PROFILI, DI QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA DALLA CORTE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 107/92 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MALATTIA - DIRITTO DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - CONDIZIONE NECESSARIA - ISCRIZIONE NELL'ELENCO NOMINATIVO DEI BRACCIANTI PER CINQUANTUNO GIORNATE NELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELLA MALATTIA - RIPROPOSIZIONE, CON NUOVI PROFILI, DI QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA DALLA CORTE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In base alla gia' affermata coesistenza tra l'art. 5, d.l. n. 463 del 1983, e l'art. 4, d.leg.lgt. n. 212 del 1946 - dal primo non abrogato - deve ritenersi che, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il diritto all'indennita' di malattia non sia subordinato necessariamente all'iscrizione per almeno cinquantuno giornate negli elenchi nominativi dei braccianti relativi all'anno precedente, ma spetti anche a chi - come nel caso in esame - abbia maturato analogo periodo nel medesimo anno di insorgenza della malattia, purche' in possesso del "certificato d'urgenza", dal cui rilascio decorre, ai sensi dell'art. 4 cit., l'ammissione alle prestazioni: non valendo, in contrario, la circostanza di mero fatto, estranea al caso in esame, che la certificazione provvisoria possa, in ipotesi, riferirsi all'anno precedente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 5, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S. n. 86/1989.
In base alla gia' affermata coesistenza tra l'art. 5, d.l. n. 463 del 1983, e l'art. 4, d.leg.lgt. n. 212 del 1946 - dal primo non abrogato - deve ritenersi che, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il diritto all'indennita' di malattia non sia subordinato necessariamente all'iscrizione per almeno cinquantuno giornate negli elenchi nominativi dei braccianti relativi all'anno precedente, ma spetti anche a chi - come nel caso in esame - abbia maturato analogo periodo nel medesimo anno di insorgenza della malattia, purche' in possesso del "certificato d'urgenza", dal cui rilascio decorre, ai sensi dell'art. 4 cit., l'ammissione alle prestazioni: non valendo, in contrario, la circostanza di mero fatto, estranea al caso in esame, che la certificazione provvisoria possa, in ipotesi, riferirsi all'anno precedente. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 5, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S. n. 86/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte