Sentenza 108/1992 (ECLI:IT:COST:1992:108)
Massima numero 18135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
04/03/1992; Decisione del
04/03/1992
Deposito del 18/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18133
Titolo
SENT. 108/92 B. PROCESSO PENALE - PERSONA GIA' SOTTOPOSTA AD INDAGINI PRELIMINARI E ASSOGGETTATA A MISURA CAUTELARE - SUCCESSIVA ARCHIVIAZIONE - TESTIMONIANZA DA RENDERE SU REATO CONNESSO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI TESTIMONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - APPLICABILITA' ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI DI OGNI NORMA DETTATA IN "BONAM PARTEM" PER L'IMPUTATO - COERENZA DEL SISTEMA PROCESSUALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 108/92 B. PROCESSO PENALE - PERSONA GIA' SOTTOPOSTA AD INDAGINI PRELIMINARI E ASSOGGETTATA A MISURA CAUTELARE - SUCCESSIVA ARCHIVIAZIONE - TESTIMONIANZA DA RENDERE SU REATO CONNESSO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI TESTIMONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - APPLICABILITA' ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI DI OGNI NORMA DETTATA IN "BONAM PARTEM" PER L'IMPUTATO - COERENZA DEL SISTEMA PROCESSUALE - NON FONDATEZZA.
Testo
Per il dettato dell'art. 61, primo comma, cod. proc. pen., che piu' specificatamente risponde all'intento garantistico della direttiva n. 36, della legge delega, "i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini". E poiche' le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale sull'incompatibilita' all'ufficio di testimone sono certamente, per quanto riguarda l'imputato, disposizioni di garanzia, e quindi si riferiscono anche a chi, pur essendo stato imputato, ha perduto tale veste (v. massima A) con l'unica eccezione per gli imputati prosciolti con sentenza divenuta irrevocabile, ne consegue che, in base al comune principio 'nemo tenetur se detegere', tale disciplina deve essere applicata alla persona sottoposta alle indagini preliminari, anche se nei suoi confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo in tal caso prevista per essa la possibilita' di riapertura delle indagini (art. 414 del codice di procedura penale). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 405 e 197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, dir. 36, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).
Per il dettato dell'art. 61, primo comma, cod. proc. pen., che piu' specificatamente risponde all'intento garantistico della direttiva n. 36, della legge delega, "i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini". E poiche' le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale sull'incompatibilita' all'ufficio di testimone sono certamente, per quanto riguarda l'imputato, disposizioni di garanzia, e quindi si riferiscono anche a chi, pur essendo stato imputato, ha perduto tale veste (v. massima A) con l'unica eccezione per gli imputati prosciolti con sentenza divenuta irrevocabile, ne consegue che, in base al comune principio 'nemo tenetur se detegere', tale disciplina deve essere applicata alla persona sottoposta alle indagini preliminari, anche se nei suoi confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo in tal caso prevista per essa la possibilita' di riapertura delle indagini (art. 414 del codice di procedura penale). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 405 e 197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, dir. 36, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dirett. 36