Sentenza 109/1992 (ECLI:IT:COST:1992:109)
Massima numero 18138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  04/03/1992;  Decisione del  04/03/1992
Deposito del 18/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18139


Titolo
SENT. 109/92 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI TESTIMONE - RATIO DEL DIVIETO.

Testo
La ratio del divieto di testimoniare previsto per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 197, cod.proc.pen. (persone che con condotte indipendenti hanno determinato l'evento-reato e imputati di un reato collegato quando la prova dello stesso o di una circostanza influisce sulla prova di altro reato o altra circostanza) va individuata nella incompatibilita' tra l'ufficio di testimone e la situazione di colui che, per l'esistenza di una interdipendenza tra la posizione dell'imputato e la propria, nello stesso o in altro procedimento collegato, e' portatore di un interesse che puo' contrastare il dovere di rispondere secondo verita'; interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento sulla base del principio "nemo tenetur se detegere".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte