Sentenza 109/1992 (ECLI:IT:COST:1992:109)
Massima numero 18139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  04/03/1992;  Decisione del  04/03/1992
Deposito del 18/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18138


Titolo
SENT. 109/92 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATI DI REATI COMMESSI IN DANNO RECIPROCO - OMESSA PREVISIONE (TRANNE CHE IN CASO DI RICONOSCIUTA INTERFERENZA PROBATORIA TRA I DUE PROCEDIMENTI) DI INCOMPATIBILITA' A TESTIMONIARE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AGLI IMPUTATI DI PROCESSI CONNESSI O COLLEGATI PER LE PROVE - POSIZIONI NON ASSIMILABILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata previsione dell'incompatibilita' con l'ufficio di testimone per gli imputati di reati commessi in danno reciproco, i cui procedimenti siano riuniti ai sensi dell'art. 17, lett. c, cod. proc. pen., non costituisce discriminazione rispetto alla diversa disciplina stabilita per i soggetti di cui all'art. 197, lett. a) (persone che con condotte indipendenti hanno determinato lo stesso evento-reato) (v. massima A), in quanto sul piano del vincolo probatorio la posizione dei primi non e' certamente assimilabile a quella dei secondi, per i quali tale vincolo e' in "re ipsa", mentre nell'ipotesi in esame tale situazione puo' verificarsi o meno. Peraltro, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due procedimenti anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, operera' il divieto di assumerli come testimoni, ai sensi dell'art. 197, lett. b). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte