Sentenza 114/1992 (ECLI:IT:COST:1992:114)
Massima numero 18137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/03/1992; Decisione del
04/03/1992
Deposito del 19/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 114/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CUMULO DI PENSIONE DI INVALIDITA' EROGATA DA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI I.N.P.S. CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DEL FONDO PENSIONI PERSONALE DI TELEFONIA - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO PER IL PERIODO ANTERIORE AL D.L. N. 463 DEL 1983 - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI CASI IN CUI IL DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO E' STATO DALLA CORTE RICONOSCIUTO ILLEGITTIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 114/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CUMULO DI PENSIONE DI INVALIDITA' EROGATA DA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI I.N.P.S. CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DEL FONDO PENSIONI PERSONALE DI TELEFONIA - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO PER IL PERIODO ANTERIORE AL D.L. N. 463 DEL 1983 - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI CASI IN CUI IL DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO E' STATO DALLA CORTE RICONOSCIUTO ILLEGITTIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimita' costituzionali della Corte, e va pertanto dichiarato illegittimo, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidita' erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'INPS in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia. - Nello stesso senso, riguardo ad altre applicazioni della norma impugnata: S. nn. 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988 e 102/1982. - Sul principio del'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.
La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimita' costituzionali della Corte, e va pertanto dichiarato illegittimo, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidita' erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'INPS in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia. - Nello stesso senso, riguardo ad altre applicazioni della norma impugnata: S. nn. 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988 e 102/1982. - Sul principio del'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte