Ordinanza 115/1992 (ECLI:IT:COST:1992:115)
Massima numero 18358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
04/03/1992; Decisione del
04/03/1992
Deposito del 19/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 115/92. PROCESSO PENALE - PERSONA OFFESA DAL REATO COSTITUITA PARTE CIVILE - POSSIBILITA' DI RENDERE TESTIMONIANZA - INGIUSTIFICA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO, AL QUALE TALE POSSIBILITA' E' NEGATA - CONSEGUENTE DENUNCIATA MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALL'ACCERTAMENTO DEI REATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 115/92. PROCESSO PENALE - PERSONA OFFESA DAL REATO COSTITUITA PARTE CIVILE - POSSIBILITA' DI RENDERE TESTIMONIANZA - INGIUSTIFICA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO, AL QUALE TALE POSSIBILITA' E' NEGATA - CONSEGUENTE DENUNCIATA MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ALL'ACCERTAMENTO DEI REATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La possibilita' - consentita dall'attuale codice di procedura penale come gia' da quello previgente, ma esclusa nell'ordinaria sede civile - che la parte civile, e non anche l'imputato, renda testimonianza, non comporta violazione del principio di eguaglianza ne' del diritto di difesa. Il legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verita' processuale, ha infatti considerato preminente l'interesse pubblico all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione delle liti civili e, d'altra parte, alla luce di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento, non potendosi equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa. (Manifesta infondatezza della questione Cost., dell'art. 197, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi e' incompatibilita' per l'ufficio di testimone, la parte civile.)
La possibilita' - consentita dall'attuale codice di procedura penale come gia' da quello previgente, ma esclusa nell'ordinaria sede civile - che la parte civile, e non anche l'imputato, renda testimonianza, non comporta violazione del principio di eguaglianza ne' del diritto di difesa. Il legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verita' processuale, ha infatti considerato preminente l'interesse pubblico all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione delle liti civili e, d'altra parte, alla luce di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento, non potendosi equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa. (Manifesta infondatezza della questione Cost., dell'art. 197, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi e' incompatibilita' per l'ufficio di testimone, la parte civile.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte