Ordinanza 116/1992 (ECLI:IT:COST:1992:116)
Massima numero 18320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  04/03/1992;  Decisione del  04/03/1992
Deposito del 19/03/1992; Pubblicazione in G. U. 25/03/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 116/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - LAMENTATA IMPOSSIBILE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA' - DENUNCIATA MANCATA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - SCELTA DEL RITO ALTERNATIVO COSTITUENTE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - GARANZIA ULTERIORE DATA DAL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EX ART. 129 COD. PROC. PEN. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La richiesta di applicazione di una pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso sulla richiesta formulata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, esprimono essi stessi una modalita' di esercizio del diritto di difesa, in quanto all'imputato e' dato di avvalersi, con libera scelta, dell'istituto in esame e di acquisire, quindi, una pena minima sottraendosi al rischio di piu' gravi sanzioni. Peraltro il fatto che il giudice conservi comunque, pur in presenza dell'accordo delle parti, il potere-dovere di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale e' espressione di un principio generale posto a garanzia dello stesso imputato. Cosi' che va escluso che l'applicazione della pena - cosi' come introdotta e disciplinata dall'art. 444 cod. proc. pen. - dia luogo a violazioni del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte