Sentenza 178/2021 (ECLI:IT:COST:2021:178)
Massima numero 44159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/07/2021;  Decisione del  06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:  44156  44157  44158


Titolo
Misure di prevenzione - Modifiche al codice antimafia - Previsione che gli effetti automaticamente interdittivi conseguono anche alla condanna, non definitiva, per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (o dell'Unione europea) - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 24, comma 1, lett. d), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico». La scelta di affiancare, ai fini dell'estensione degli effetti interdittivi automatici della comunicazione antimafia, ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (o dell'Unione europea) risulta ancora più sproporzionata ed eccessiva di quella riguardante l'art. 640-bis cod. pen. (oggetto della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale), trattandosi di reato punito con pena inferiore a quella prevista per il primo. Anche per la truffa ai danni dello Stato, d'altronde, l'esigenza di prevenire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-sociale rimane coperta da altre previsioni legislative.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 24  co. 1

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 67  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27