Sentenza 119/1992 (ECLI:IT:COST:1992:119)
Massima numero 18136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
05/03/1992; Decisione del
05/03/1992
Deposito del 23/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 119/92. REATI E PENE MILITARI - AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE - CONCESSIONE SOLO DOPO L'OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA' DEL CONDANNATO CONDOTTA PER ALMENO UN MESE NELLO STABILIMENTO MILITARE DI PENA - DIVERSITA' DELLA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE DEL CONDANNATO COMUNE A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA E DEGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 119/92. REATI E PENE MILITARI - AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE - CONCESSIONE SOLO DOPO L'OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA' DEL CONDANNATO CONDOTTA PER ALMENO UN MESE NELLO STABILIMENTO MILITARE DI PENA - DIVERSITA' DELLA DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE DEL CONDANNATO COMUNE A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA E DEGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
A seguito della piu' recente evoluzione normativa (cfr. art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e art. 47 bis della citata legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 4 ter, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, e poi sostituito dall'art. 12 della legge n. 663 del 1986 citata) e delle pronuncie della Corte costituzionale intervenute in materia, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune e' stato riformulato prevedendosi l'ammissibilita' del beneficio indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare e svincolandosi pertanto l'osservazione della personalita' del condannato dallo stato di privazione della liberta'. In tale ottica non ha piu' ragione di essere, risolvendosi in un'inammissibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la diversa disciplina dell'affidamento del condannato militare, la quale, pur consistendo nell'estensione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarita' dell'organizzazione materiale militare (stabilimento militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza), continua a stabilire l'indefettibilita' dell'osservazione della personalita' del condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello stabilimento militare di pena. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che l'affidamento in prova possa essere disposto indipendentemente da tale condizione. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune, v. in senso conforme S. n. 569/1989.
A seguito della piu' recente evoluzione normativa (cfr. art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e art. 47 bis della citata legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 4 ter, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, e poi sostituito dall'art. 12 della legge n. 663 del 1986 citata) e delle pronuncie della Corte costituzionale intervenute in materia, l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune e' stato riformulato prevedendosi l'ammissibilita' del beneficio indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare e svincolandosi pertanto l'osservazione della personalita' del condannato dallo stato di privazione della liberta'. In tale ottica non ha piu' ragione di essere, risolvendosi in un'inammissibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la diversa disciplina dell'affidamento del condannato militare, la quale, pur consistendo nell'estensione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarita' dell'organizzazione materiale militare (stabilimento militare di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza), continua a stabilire l'indefettibilita' dell'osservazione della personalita' del condannato, condotta per almeno un mese all'interno dello stabilimento militare di pena. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che l'affidamento in prova possa essere disposto indipendentemente da tale condizione. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale del condannato comune, v. in senso conforme S. n. 569/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte