Sentenza 120/1992 (ECLI:IT:COST:1992:120)
Massima numero 18231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
05/03/1992; Decisione del
05/03/1992
Deposito del 23/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18232
Titolo
SENT. 120/92 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI ED I.V.A. - ACCERTAMENTI E RETTIFICHE IN BASE AI FATTI OGGETTO DI SENTENZA PENALE - ASSERITA POSSIBILITA' DI EFFETTUARLI SENZA OBBLIGO, PER GLI UFFICI TRIBUTARI, DI CONFORMARSI ALLE RISULTANZE DEL GIUDICATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, CAPACITA' CONTRIBUTIVA, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' IN MATERIA DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA EFFICACIA VINCOLANTE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL GIUDICATO DEI TRIBUNALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 120/92 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI ED I.V.A. - ACCERTAMENTI E RETTIFICHE IN BASE AI FATTI OGGETTO DI SENTENZA PENALE - ASSERITA POSSIBILITA' DI EFFETTUARLI SENZA OBBLIGO, PER GLI UFFICI TRIBUTARI, DI CONFORMARSI ALLE RISULTANZE DEL GIUDICATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, CAPACITA' CONTRIBUTIVA, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' IN MATERIA DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA EFFICACIA VINCOLANTE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL GIUDICATO DEI TRIBUNALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede che, in base ai fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile, gli uffici finanziari debbano procedere ai relativi accertamenti e possano integrare, modificare o revocare quelli gia' compiuti, va inquadrato nel sistema normativo vigente, il quale contiene il principio generale, desumibile dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali. E poiche' detta norma, letta anche alla luce del primo comma dello stesso articolo, non contiene una espressa deroga a quel principio, deve ritenersi che ad esso, nonostante la formulazione letterale che potrebbe indurre a pensare ad una semplice facolta', e' tenuta ad uniformarsi l'amministrazione finanziaria nell'adozione dei previsti provvedimenti: viene cosi' meno il presupposto su cui si fonda il prospettato dubbio di costituzionalita', non sussistendo, pertanto, alcuna ingiustificata parificazione, sul piano fiscale, del contribuente condannato in sede penale a quello invece assolto, ne' alcuna violazione del diritto di difesa, ne' del divieto di prelievi fiscali non correlati all'effettiva capacita' contributiva, ne', infine, dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo commma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione).
L'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede che, in base ai fatti materiali accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile, gli uffici finanziari debbano procedere ai relativi accertamenti e possano integrare, modificare o revocare quelli gia' compiuti, va inquadrato nel sistema normativo vigente, il quale contiene il principio generale, desumibile dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali. E poiche' detta norma, letta anche alla luce del primo comma dello stesso articolo, non contiene una espressa deroga a quel principio, deve ritenersi che ad esso, nonostante la formulazione letterale che potrebbe indurre a pensare ad una semplice facolta', e' tenuta ad uniformarsi l'amministrazione finanziaria nell'adozione dei previsti provvedimenti: viene cosi' meno il presupposto su cui si fonda il prospettato dubbio di costituzionalita', non sussistendo, pertanto, alcuna ingiustificata parificazione, sul piano fiscale, del contribuente condannato in sede penale a quello invece assolto, ne' alcuna violazione del diritto di difesa, ne' del divieto di prelievi fiscali non correlati all'effettiva capacita' contributiva, ne', infine, dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo commma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte