Sentenza 120/1992 (ECLI:IT:COST:1992:120)
Massima numero 18232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  05/03/1992;  Decisione del  05/03/1992
Deposito del 23/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18231


Titolo
SENT. 120/92 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - POSSIBILITA' DI CONTESTARE, IN RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROPOSTO AVVERSO L'ISCRIZIONE A RUOLO O L'AVVISO DI MORA, ACCERTAMENTI DEGLI UFFICI TRIBUTARI NON CONFORMI A GIUDICATO PENALE - RITENUTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, CAPACITA' CONTRIBUTIVA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA RESPINTA DALLA CORTE - NON FONDATEZZA.

Testo
Coerentemente con l'obbligo di conformarsi al giudicato penale, valevole, secondo i principi generali vigenti in materia (v. massima A), anche per l'amministrazione finanziaria, l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, m. 739, consente al contribuente di impugnare davanti alla commissione tributaria l'accertamento che egli assuma difforme dai fatti ritenuti nel giudicato penale, entro i ragionevoli termini previsti dalle norme vigenti e gli consente altresi' di impugnare, per lo stesso motivo, l'iscrizione in ruolo e l'avviso di mora, anche per vizi attinenti agli atti impositivi in senso proprio (avviso di accertamento, avviso di liquidazione dell'imposta, provvedimento che irroga le sanzioni), qualora tali atti non gli siano stati notificati in precedenza. Cio' esclude che possano ritenersi violati gli artt. 24 e 53 della Costituzione, perche' e' adeguatamente salvaguardato il diritto di difesa del contribuente e quindi la possibilita' di far valere le sue ragioni, anche in relazione al rispetto del principio della capacita' contributiva, e che possa prospettarsi una ingiustificata parificazione sul piano fiscale del contribuente condannato in sede penale e di quello invece assolto, e, quindi, anche alcuna violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte