Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 123/92 A. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PRINCIPI - PREVISTO ADEGUAMENTO AD ESSI DELLA LEGISLAZIONE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 123/92 A. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PRINCIPI - PREVISTO ADEGUAMENTO AD ESSI DELLA LEGISLAZIONE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI PATRIMONIO ZOOTECNICO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per le sue finalita' generali e per il contenuto dei singoli articoli, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - eccezion fatta per il suo art. 3, comma quinto - non riguarda la zootecnia (da intendersi come attivita' di allevamento e sfruttamento di animali "produttori", inscindibilmente connessa all'agricoltura) e dunque non incide sulla competenza esclusiva delle Province autonome in materia di "patrimonio zootecnico". Detta legge, nel suo complesso, ricade invece nella materia della sanita' 'lato sensu' intesa (comprensiva dell'assistenza e polizia veterinaria), in ordine alla quale le suddette Province, al pari delle regioni ordinarie, possiedono competenza concorrente, vincolata al rispetto dei principi della legge statale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma settimo, L. 14 agosto 1991 n. 281, in riferimento all'art. 8, n. 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Per le sue finalita' generali e per il contenuto dei singoli articoli, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - eccezion fatta per il suo art. 3, comma quinto - non riguarda la zootecnia (da intendersi come attivita' di allevamento e sfruttamento di animali "produttori", inscindibilmente connessa all'agricoltura) e dunque non incide sulla competenza esclusiva delle Province autonome in materia di "patrimonio zootecnico". Detta legge, nel suo complesso, ricade invece nella materia della sanita' 'lato sensu' intesa (comprensiva dell'assistenza e polizia veterinaria), in ordine alla quale le suddette Province, al pari delle regioni ordinarie, possiedono competenza concorrente, vincolata al rispetto dei principi della legge statale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma settimo, L. 14 agosto 1991 n. 281, in riferimento all'art. 8, n. 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte