Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18341  18343  18344  18345  18347  18348  18349  18350  18351  18352  18353  18354  18355


Titolo
SENT. 123/92 B. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - INDENNIZZO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA PERDITA DI BESTIAME CAUSATA DA CANI RANDAGI O INSELVATICHITI - PREVISIONE ATTINENTE ALLA MATERIA DELLA ZOOTECNIA (RISERVATA ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO) - CONSEGUENTE NECESSITA' DI RITENERLA ESCLUSA DAL NOVERO DEI PRINCIPI CUI DEVE ADEGUARSI LA LEGISLAZIONE PROVINCIALE.

Testo
L'art. 3, comma quinto della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, prevedendo l'indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, attiene alla materia "patrimonio zootecnico" attribuita alla esclusiva competenza delle Province autonome; detto comma deve pertanto ritenersi non compreso nella formula del successivo comma settimo dello stesso articolo, la' dove si dispone l'adeguamento della legislazione provinciale ai principi della suddetta legge quadro,

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte