Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18341  18342  18343  18345  18347  18348  18349  18350  18351  18352  18353  18354  18355


Titolo
SENT. 123/92 D. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ABBANDONO DI ANIMALI NONCHE' PER OMESSA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA E PER OMESSO TATUAGGIO DEL PROPRIO CANE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTA' REGIONALE DI SANZIONARE ILLECITI AMMINISTRATIVI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - RICONOSCIMENTO ALLE NORME STATALI DI UN'EFFICACIA MERAMENTE SUPPLETIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Le sanzioni amministrative, previste dalla legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, a carico di chi abbandoni animali custoditi nella propria abitazione, ovvero ometta di iscrivere all'anagrafe canina o di sottoporre al tatuaggio il proprio cane, configurano illeciti amministrativi riconducibili alla materia della sanita', in ordine alla quale le regioni (e le province autonome) hanno potesta' concorrente. Pertanto e' a queste ultime che spetta, in linea di principio, disciplinare ed irrogare - sia pur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale - le sanzioni anzidette, dovendo tuttavia riconoscersi alle relative disposizioni statali un'efficacia (meramente) suppletiva, nel senso che esse operano se e fino a quando le regioni non adottino proprie discipline al riguardo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 5, commi primo, secondo e terzo, L. n. 281 cit., in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonche' agli artt. 8, n. 16 e 21, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - Sull'efficacia suppletiva della norma statale rispetto a quella regionale, S. nn. 214/1985 e 433/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte