Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18341  18342  18343  18344  18347  18348  18349  18350  18351  18352  18353  18354  18355


Titolo
SENT. 123/92 E. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PREVISIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL COMMERCIO, IN VIOLAZIONE DELLE LEGGI VIGENTI, DI CANI O GATTI AL FINE DI SPERIMENTAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTA' DELLE REGIONI DI SANZIONARE ILLECITI AMMINISTRATIVI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione, da parte della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, di una sanzione amministrativa per chiunque faccia commercio, in violazione delle leggi vigenti, di cani o gatti al fine di sperimentazione, configura un illecito amministrativo che non e' riconducibile alla materia sanitaria ne' ad alcuna materia elencata nell'art. 117 Cost., onde non e' lesiva delle competenze regionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma quarto, L. n. 281 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte