Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 123/92 F. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ABBANDONO DI ANIMALI, NONCHE' PER OMESSA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA E PER OMESSO TATUAGGIO DEL PROPRIO CANE - ENTRATE DERIVANTI DA ESSE - AFFLUENZA NEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE, ANZICHE' NEI BILANCI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 123/92 F. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ABBANDONO DI ANIMALI, NONCHE' PER OMESSA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA E PER OMESSO TATUAGGIO DEL PROPRIO CANE - ENTRATE DERIVANTI DA ESSE - AFFLUENZA NEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE, ANZICHE' NEI BILANCI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La riconosciuta competenza delle regioni e delle Province autonome a disciplinare ed applicare, nel rispetto dei principi fondamentali della legge statale, le sanzioni amministrative per abbandono di animali e per omessa iscrizione all'anagrafe canina o per omesso tatuaggio del proprio cane, comporta che le entrate derivanti dall'applicazione di tali sanzioni devono affluire nei bilanci regionali e provinciali (e cio' anche se, in mancanza di disciplina regionale, operino in via suppletiva le norme sanzionatorie statali). E' percio' illegittimo costituzionalmente, per contrasto con l'art. 119 Cost. e con il Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 5, comma sesto, L. 14 agosto 1991 n. 281, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziche' nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - V. la precedente massima D.
La riconosciuta competenza delle regioni e delle Province autonome a disciplinare ed applicare, nel rispetto dei principi fondamentali della legge statale, le sanzioni amministrative per abbandono di animali e per omessa iscrizione all'anagrafe canina o per omesso tatuaggio del proprio cane, comporta che le entrate derivanti dall'applicazione di tali sanzioni devono affluire nei bilanci regionali e provinciali (e cio' anche se, in mancanza di disciplina regionale, operino in via suppletiva le norme sanzionatorie statali). E' percio' illegittimo costituzionalmente, per contrasto con l'art. 119 Cost. e con il Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 5, comma sesto, L. 14 agosto 1991 n. 281, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziche' nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - V. la precedente massima D.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte