Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18341  18342  18343  18344  18345  18347  18349  18350  18351  18352  18353  18354  18355


Titolo
SENT. 123/92 G. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - CATTURA DI CANI VAGANTI NON TATUATI - PREVISIONE DI UN TERMINE PER IL RECLAMO (DECORSO IL QUALE IL CANE PUO' ESSERE CEDUTO A PRIVATI) - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI CONSEGUENTE AL CARATTERE DETTAGLIATO DELLA NORMA STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 2, comma quinto, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, stabilendo che un cane vagante non tatuato puo' essere ceduto a privati o ad associazioni protezioniste se non venga reclamato entro sessanta giorni dalla cattura, detta la condizione il cui verificarsi integra l'avvenuta 'derelictio' del cane, e dunque attiene alla materia dei rapporti di diritto privato, in relazione ai quali sussiste l'esigenza che la legge statale assicuri una sostanziale uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma quinto, cit., impugnato in quanto norma di dettaglio, lesiva della competenza regionale concorrente in materia sanitaria). - sul limite del "diritto privato" alle competenze regionali S. nn. 35/1992 e 75/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte