Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 123/92 H. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PREVISTO OBBLIGO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA' - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI, CONSEGUENTE AL CARATTERE DETTAGLIATO DELLA NORMA STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESIONE.
SENT. 123/92 H. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PREVISTO OBBLIGO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA' - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI, CONSEGUENTE AL CARATTERE DETTAGLIATO DELLA NORMA STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESIONE.
Testo
L'art. 2, comma ottavo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 - il quale prevede l'obbligatoria sterilizzazione dei gatti che vivono in liberta' - non e' norma di dettaglio, ma ha valore di norma di principio, vincolante la legislazione regionale, in quanto esplica il principio del "controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite" affermato nel primo comma del medesimo articolo, secondo una valutazione generale, operata dal legislatore statale, di idoneita' di tale misura ai fini di tutela della salute pubblica. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma ottavo, cit.).
L'art. 2, comma ottavo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 - il quale prevede l'obbligatoria sterilizzazione dei gatti che vivono in liberta' - non e' norma di dettaglio, ma ha valore di norma di principio, vincolante la legislazione regionale, in quanto esplica il principio del "controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite" affermato nel primo comma del medesimo articolo, secondo una valutazione generale, operata dal legislatore statale, di idoneita' di tale misura ai fini di tutela della salute pubblica. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma ottavo, cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte