Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18341  18342  18343  18344  18345  18347  18348  18350  18351  18352  18353  18354  18355


Titolo
SENT. 123/92 H. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PREVISTO OBBLIGO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA' - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI, CONSEGUENTE AL CARATTERE DETTAGLIATO DELLA NORMA STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESIONE.

Testo
L'art. 2, comma ottavo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 - il quale prevede l'obbligatoria sterilizzazione dei gatti che vivono in liberta' - non e' norma di dettaglio, ma ha valore di norma di principio, vincolante la legislazione regionale, in quanto esplica il principio del "controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite" affermato nel primo comma del medesimo articolo, secondo una valutazione generale, operata dal legislatore statale, di idoneita' di tale misura ai fini di tutela della salute pubblica. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma ottavo, cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte