Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18341  18342  18343  18344  18345  18347  18348  18349  18351  18352  18353  18354  18355


Titolo
SENT. 123/92 I. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - PREVISIONE DEL TATUAGGIO QUALE UNICO MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DEI CANI - ASSERITA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI, CONSEGUENTE AL CARATTERE DETTAGLIATO DELLA NORMA STATALE - ESCLUSIONE (ATTESA L'EFFETTIVA PORTATA DI QUEST'ULTIMA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 3, comma primo, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 non pone alcun vincolo circa le modalita' di effettuazione del tatuaggio dei cani, prescrivendo esclusivamente che l'intervento sia indolore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, cit., impugnato in quanto norma di dettaglio che escluderebbe la possibilita' del cd. "tatuaggio elettronico" con microchips).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte