Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 123/92 L. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - FONDO ISTITUITO PER L'ATTUAZIONE DI ESSA - OBBLIGO DELLE REGIONI DI ASSEGNARE ALMENO IL SETTANTACINQUE PER CENTO DELLA PROPRIA RELATIVA QUOTA AGLI ENTI LOCALI (A TITOLO DI CONTRIBUTO) - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 123/92 L. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - FONDO ISTITUITO PER L'ATTUAZIONE DI ESSA - OBBLIGO DELLE REGIONI DI ASSEGNARE ALMENO IL SETTANTACINQUE PER CENTO DELLA PROPRIA RELATIVA QUOTA AGLI ENTI LOCALI (A TITOLO DI CONTRIBUTO) - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 3, comma sesto, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, disponendo che ciascuna regione assegni agli enti locali almeno il settantacinque per cento della propria quota del fondo istituito per l'attuazione della legge medesima, non lede l'autonomia finanziaria regionale, trattandosi di una valutazione discrezionale non irragionevole del legislatore statale, correlata all'attribuzione direttamente ai comuni ed ai servizi comunali della gran parte - e comunque delle piu' onerose - delle funzioni previste dalla stessa legge, e finalizzata ad assicurare l'adempimento di esse da parte degli enti locali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma sesto, cit.). - Sul principio di erogazione tramite le regioni di flussi finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali, S. n. 476/1991 (e, ivi, richiami).
L'art. 3, comma sesto, della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, disponendo che ciascuna regione assegni agli enti locali almeno il settantacinque per cento della propria quota del fondo istituito per l'attuazione della legge medesima, non lede l'autonomia finanziaria regionale, trattandosi di una valutazione discrezionale non irragionevole del legislatore statale, correlata all'attribuzione direttamente ai comuni ed ai servizi comunali della gran parte - e comunque delle piu' onerose - delle funzioni previste dalla stessa legge, e finalizzata ad assicurare l'adempimento di esse da parte degli enti locali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma sesto, cit.). - Sul principio di erogazione tramite le regioni di flussi finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali, S. n. 476/1991 (e, ivi, richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte