Sanità pubblica - Norme della Regione Marche - Nomina dei direttori di dipartimento delle aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) - Requisiti di competenza e di professionalità richiesti - Inclusione dei dirigenti sanitari - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia della tutela della salute - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020, limitatamente alla parte in cui sostituisce l'art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Marche n. 13 del 2003, prevedendo che i direttori di dipartimento delle aziende del Servizio sanitario regionale possano essere nominati tra i dirigenti delle professioni sanitarie. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con i criteri posti dall'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione del principio fondamentale della legislazione statale nella materia della tutela della salute, secondo il quale i direttori di dipartimento debbono essere individuati nell'ambito dei dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento.
La normativa statale - nel porre un chiaro ed inderogabile limite al potere discrezionale di nomina spettante all'organo apicale - vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia, disciplinando in modo uniforme, a livello nazionale, la procedura di nomina dei citati direttori di dipartimento. La giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria alla materia «tutela della salute», rilevando in particolare la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. (Precedenti citati: sentenze n. 129 del 2012, n. 371 del 2008, n. 50 del 2007, n. 233 del 2006 e n. 181 del 2006).