Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/03/1992;  Decisione del  16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18341  18342  18343  18344  18345  18347  18348  18349  18350  18351  18352  18353  18355


Titolo
SENT. 123/92 O. ANIMALI - ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE QUADRO STATALE - FONDO ISTITUITO PER L'ATTUAZIONE DI ESSA - ESIGUITA' DELLA DOTAZIONE COMPLESSIVA E DELLA QUOTA DESTINABILE ALLA REALIZZAZIONE DEI PREVISTI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE NUOVE O MAGGIORI SPESE, NONCHE' DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esiguita' della dotazione del fondo istituito per l'attuazione della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e la destinabilita' soltanto del venticinque per cento di esso alla realizzazione degli interventi di competenza regionale, non determinano quella "grave alterazione" del rapporto di complessiva corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, necessario a consentire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni. Infatti, a prescindere che la maggior parte degli oneri derivanti dalla suddetta legge grava sugli enti locali, alla quota di spettanza regionale si aggiungono per intero (a seguito dell'odierna pronuncia di parziale incostituzionalita' dell'art. 5, comma sesto, stessa legge) le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di competenza regionale; inoltre, poiche' la nuova legge postula, per sua stessa natura, un'attuazione graduale nel tempo, le regioni ben potranno realizzare i propri interventi in maniera proporzionale alle disponibilita' ad esse concesse. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 81, comma quarto, e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 2, commi primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4 e 8, L. n. 281 cit.). - Sulla mancanza di garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi, v. gia' S. nn. 307/1983 e 381/1990; v. anche la precedente massima F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte