Sentenza 123/1992 (ECLI:IT:COST:1992:123)
Massima numero 18355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 123/92 P. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - GARANZIA COSTITUZIONALE - PORTATA E LIMITI.
SENT. 123/92 P. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - GARANZIA COSTITUZIONALE - PORTATA E LIMITI.
Testo
La Costituzione non definisce, ne' garanisce l'autonomia finanziaria delle regioni in termini quantitativi, a meno che non si determini quella "grave alterazione" del necessario rapporto di complessiva corrispondenza che - nel rispetto delle compatibilita' con i vincoli generali derivanti dalle preminenti esigenze della finanza pubblica nel suo insieme - deve sussistere fra bisogni regionali e oneri finanziari per farvi fronte, affinche' alle regioni stesse non sia impedito il normale espletamento delle loro funzioni. - S. nn. 307/1983 e 381/1990.
La Costituzione non definisce, ne' garanisce l'autonomia finanziaria delle regioni in termini quantitativi, a meno che non si determini quella "grave alterazione" del necessario rapporto di complessiva corrispondenza che - nel rispetto delle compatibilita' con i vincoli generali derivanti dalle preminenti esigenze della finanza pubblica nel suo insieme - deve sussistere fra bisogni regionali e oneri finanziari per farvi fronte, affinche' alle regioni stesse non sia impedito il normale espletamento delle loro funzioni. - S. nn. 307/1983 e 381/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte