Sentenza 124/1992 (ECLI:IT:COST:1992:124)
Massima numero 18172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 124/92 E. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONOSCENZA DEGLI ATTI DELLE INDAGINI PRELIMINARI PER AVERE IL GIUDICE PARTECIPATO AL RIESAME O ALL'APPELLO AVVERSO PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 309 E 310 COD.PROC.PEN. - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ANALOGHE SITUAZIONI - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONI NON CONCERNENTI IL MERITO DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 124/92 E. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONOSCENZA DEGLI ATTI DELLE INDAGINI PRELIMINARI PER AVERE IL GIUDICE PARTECIPATO AL RIESAME O ALL'APPELLO AVVERSO PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 309 E 310 COD.PROC.PEN. - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ANALOGHE SITUAZIONI - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONI NON CONCERNENTI IL MERITO DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice che abbia conosciuto gli atti delle indagini preliminari in sede di riesame (art. 309) o di impugnazione (art. 310) di provvedimenti che dispongono misure coercitive, non da' luogo a violazione dell'art. 101 Cost.. A minare l'imparzialita' del giudizio sulla responsabilita' dell'imputato non vale infatti ne' la mera conoscenza dei suddetti atti, ne' l'assunzione di provvedimenti sulla liberta' personale, compresi quelli concernenti il riesame o l'appello, dato che questi comportano, non un giudizio sul merito della "res iudicanda" ma una valutazione, puramente indiziaria, che mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione di tale liberta'. Conseguentemente tale situazione e' diversa da quelle che comportano l'incompatibilita' in base all'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. e, pertanto, non sussiste neppure la violazione dell'art. 3 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 101 e 3 della Costituzione). - Su questione posta, riguardo alla medesima norma, negli stessi termini, anche se in riferimento all'art. 25 Cost., v. massima D.
La mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice che abbia conosciuto gli atti delle indagini preliminari in sede di riesame (art. 309) o di impugnazione (art. 310) di provvedimenti che dispongono misure coercitive, non da' luogo a violazione dell'art. 101 Cost.. A minare l'imparzialita' del giudizio sulla responsabilita' dell'imputato non vale infatti ne' la mera conoscenza dei suddetti atti, ne' l'assunzione di provvedimenti sulla liberta' personale, compresi quelli concernenti il riesame o l'appello, dato che questi comportano, non un giudizio sul merito della "res iudicanda" ma una valutazione, puramente indiziaria, che mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione di tale liberta'. Conseguentemente tale situazione e' diversa da quelle che comportano l'incompatibilita' in base all'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. e, pertanto, non sussiste neppure la violazione dell'art. 3 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 101 e 3 della Costituzione). - Su questione posta, riguardo alla medesima norma, negli stessi termini, anche se in riferimento all'art. 25 Cost., v. massima D.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte