Sentenza 124/1992 (ECLI:IT:COST:1992:124)
Massima numero 18173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 124/92 F. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' PER PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI E VALUTAZIONI EFFETTUATE (NELLA SPECIE: RIGETTO, QUALE G.I.P. PRESSO LA PRETURA, DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA PER RITENUTA NON CONCEDIBILITA' DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI) - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE QUESTIONI DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 124/92 F. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' PER PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI E VALUTAZIONI EFFETTUATE (NELLA SPECIE: RIGETTO, QUALE G.I.P. PRESSO LA PRETURA, DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA PER RITENUTA NON CONCEDIBILITA' DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI) - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA, TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE QUESTIONI DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di applicazione della pena per la ritenuta insussistenza di circostanze attenuanti incluse nell'accordo delle parti, presuppone una valutazione di merito concernente sia l'inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sia la congruenza del reato, oggetto della richiesta, alle risultanze delle indagini preliminari. A tali valutazioni si aggiunge quella, pure di merito, sull'insussistenza delle circostanze attenuanti ipotizzate. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale, del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilita' di circostanze attenuanti. - V. per questioni analoghe le sent. nn. 496/1990 e 502/1991.
Il rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di applicazione della pena per la ritenuta insussistenza di circostanze attenuanti incluse nell'accordo delle parti, presuppone una valutazione di merito concernente sia l'inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sia la congruenza del reato, oggetto della richiesta, alle risultanze delle indagini preliminari. A tali valutazioni si aggiunge quella, pure di merito, sull'insussistenza delle circostanze attenuanti ipotizzate. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale, del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilita' di circostanze attenuanti. - V. per questioni analoghe le sent. nn. 496/1990 e 502/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. n.103