Sentenza 125/1992 (ECLI:IT:COST:1992:125)
Massima numero 18207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 125/92 A. MINORI - PROCESSO PENALE A CARICO DEI MINORI - ESECUZIONE DELLA PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA E SEMILIBERTA' - ESTENSIONE AI MINORI, CON IDENTICHE MODALITA', DELLA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ADULTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER DENUNCIATA DIFFORMITA' DELLA NORMA DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO MINORILE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE (TROVANDO NEL CASO APPLICAZIONE NON L'ART. 24 DEL D.LGS. N. 272 DEL 1989, MA L'ART. 3 DEL D.P.R. N. 448 DEL 1988).
SENT. 125/92 A. MINORI - PROCESSO PENALE A CARICO DEI MINORI - ESECUZIONE DELLA PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA E SEMILIBERTA' - ESTENSIONE AI MINORI, CON IDENTICHE MODALITA', DELLA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ADULTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER DENUNCIATA DIFFORMITA' DELLA NORMA DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO MINORILE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE (TROVANDO NEL CASO APPLICAZIONE NON L'ART. 24 DEL D.LGS. N. 272 DEL 1989, MA L'ART. 3 DEL D.P.R. N. 448 DEL 1988).
Testo
A norma dell'art. 3 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minori (d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) l'ultrattivita' della condizione di minore, per cio' che riguarda le attribuzioni del tribunale di sorveglianza, cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta' e tra tali attribuzioni vi e' certamente quella di concedere le misure alternative alla pena detentiva nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. Il diverso limite degli anni ventuno previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, si riferisce solo alla diversa fase dell'esecuzione delle misure alternative e tende a garantire che tale esecuzione avvenga secondo le modalita' previste per i minori (in particolare, a cura del servizio sociale minorile), anziche' secondo quelle vigenti per gli adulti. (Reiezione della eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sulla quale ved. massima D - sorta per la mancata previsione, nell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i minori di eta' all'epoca del fatto reato, riguardo alle misure alternative dell'affidamento in prova e della semiliberta', di modalita' diverse da quelle stabilite dagli artt. 47, 48 e 50, opposta dall'Avvocatura dello Stato per irrilevanza della stessa - avendo nel caso il soggetto interessato superato il ventunesimo anno di eta' - nel giudizio innanzi al tribunale di sorveglianza in cui e' stata sollevata).
A norma dell'art. 3 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minori (d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) l'ultrattivita' della condizione di minore, per cio' che riguarda le attribuzioni del tribunale di sorveglianza, cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta' e tra tali attribuzioni vi e' certamente quella di concedere le misure alternative alla pena detentiva nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. Il diverso limite degli anni ventuno previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, si riferisce solo alla diversa fase dell'esecuzione delle misure alternative e tende a garantire che tale esecuzione avvenga secondo le modalita' previste per i minori (in particolare, a cura del servizio sociale minorile), anziche' secondo quelle vigenti per gli adulti. (Reiezione della eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sulla quale ved. massima D - sorta per la mancata previsione, nell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i minori di eta' all'epoca del fatto reato, riguardo alle misure alternative dell'affidamento in prova e della semiliberta', di modalita' diverse da quelle stabilite dagli artt. 47, 48 e 50, opposta dall'Avvocatura dello Stato per irrilevanza della stessa - avendo nel caso il soggetto interessato superato il ventunesimo anno di eta' - nel giudizio innanzi al tribunale di sorveglianza in cui e' stata sollevata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte