Sentenza 125/1992 (ECLI:IT:COST:1992:125)
Massima numero 18211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
16/03/1992; Decisione del
16/03/1992
Deposito del 25/03/1992; Pubblicazione in G. U. 01/04/1992
Titolo
SENT. 125/92 C. MINORI - PROCESSO PENALE A CARICO DI MINORI - DISCIPLINA - PRINCIPI ISPIRATORI.
SENT. 125/92 C. MINORI - PROCESSO PENALE A CARICO DI MINORI - DISCIPLINA - PRINCIPI ISPIRATORI.
Testo
Le esigenze di recupero e di socializzazione dei minori devianti, che devono caratterizzare la giustizia minorile (v. Massima B), sono state tenute in particolare considerazione dal legislatore nel dettare le disposizioni del nuovo processo minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) la cui complessiva ispirazione rieducativa risalta gia' nella direttiva generale posta con l'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, volta ad apportare ai principi generali del nuovo processo penale "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione". Sulla scorta, pertanto, di tale indirizzo, sono stati introdotti congegni ed istituti tendenti ad attenuare l'offensivita' del processo per il minore ed a renderne residuale la detenzione, restringendo, ad esempio, i casi di custodia cautelare, estendendo l'ambito delle sanzioni sostitutive ed introducendo il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova. - Sulla finalita' rieducativa del processo penale minorile v. da ultimo S. n. 182/1991.
Le esigenze di recupero e di socializzazione dei minori devianti, che devono caratterizzare la giustizia minorile (v. Massima B), sono state tenute in particolare considerazione dal legislatore nel dettare le disposizioni del nuovo processo minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) la cui complessiva ispirazione rieducativa risalta gia' nella direttiva generale posta con l'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, volta ad apportare ai principi generali del nuovo processo penale "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione". Sulla scorta, pertanto, di tale indirizzo, sono stati introdotti congegni ed istituti tendenti ad attenuare l'offensivita' del processo per il minore ed a renderne residuale la detenzione, restringendo, ad esempio, i casi di custodia cautelare, estendendo l'ambito delle sanzioni sostitutive ed introducendo il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova. - Sulla finalita' rieducativa del processo penale minorile v. da ultimo S. n. 182/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte